Art. 1) Costituzione
A norma degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la "Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino".

Art. 2) Denominazione e Sede
La Fondazione ha sede legale in Torino, attualmente in Via Giovanni Giolitti n.1 e potrà operare anche in altri luoghi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
La Fondazione opera nel territorio della Regione Piemonte.

Art. 3) Scopi
La Fondazione non ha scopo di lucro.
Essa ha per scopo la valorizzazione e la tutela della figura dell'Ingegnere e della sua attività, il suo costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione, perfezionamento, riqualificazione ed orientamento professionale degli Ingegneri e degli allievi Ingegneri.
A tal fine può:
a) istituire e realizzare corsi e scuole di preparazione, perfezionamento, aggiornamento e orientamento della professione, nonché corsi di formazione e qualificazione previsti dalla legislazione in materie afferenti alle competenze professionali degli Ingegneri, anche avvalendosi di consulenti esterni;
b) promuovere e realizzare iniziative editoriali (a stampa, audiovisive, via web e su supporti di qualsiasi natura, riservandosi i diritti di copyright), tra le quali pubblicare volumi, ricerche, notiziari e periodici culturali e di varia informazione tecnica, con l'esclusione di giornali quotidiani;
c) sostenere l'attività di enti (inclusi altri Ordini, prevalentemente locali, degli Ingegneri ed analoghe istituzioni) che agiscono nel campo degli studi tecnici, economici, giuridici e tributari, mediante il sostegno ed il rilievo dell'attività da essi svolta, dei programmi scientifici documentati che tali enti si propongono di perseguire, con finanziamento della Fondazione;
d) promuovere, finanziare e realizzare convegni, riunioni, nonché seminari di studio nei campi tecnici, economici, giuridici, tributari e gestionali;
e) promuovere, finanziare e realizzare la costituzione, conservazione ed ampliamento di una biblioteca e di una emeroteca in materie tecnico-scientifiche e giuridico-economiche di interesse per gli Ingegneri;
f) promuovere, finanziare e realizzare la costituzione, conservazione ed ampliamento di banche dati relative a materie tecnico-scientifiche, culturali e scientifiche con Dipartimenti ed Istituti Universitari nazionali e internazionali;
g) provvedere alla tutela, alla conservazione ed eventuale distribuzione e pubblicazione dei lavori di ricerca e del materiale tecnico-scientifico di Ingegneri, di particolare interesse per la categoria e per gli istituti di ricerca Universitaria e di altri Enti Pubblici e Privati;
h) organizzare attività culturali, scientifiche, tecniche e ricreative in collaborazione con associazioni di categoria e/o enti e/o società, sia nazionali che internazionali, per la crescita culturale e professionale degli Ingegneri;
i) istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie tecnico-scientifiche e giuridico-economiche. Tali borse di studio saranno rese note attraverso un bando a cui si attribuirà adeguata pubblicità. Il Consiglio di Amministrazione predisporrà un apposito regolamento che, rispettando i principi sanciti dallo Statuto, precisi ulteriormente le modalità e le condizioni di partecipazione ai concorsi, nonché i criteri e le modalità di giudizio. Il Consiglio di Amministrazione assegnerà le borse di studio con deliberazione insindacabile adottata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti;
l) promuovere e realizzare iniziative inerenti la qualificazione e la certificazione della qualità nella professione e nei servizi applicativi dell'Ingegneria;
m) promuovere e realizzare attività di ricerca tecnologica-scientifica nei campi dell'Ingegneria; raccogliere, coordinare, comparare, pubblicare informazioni e studi concernenti l'attività relativa a settori di interesse per gli ingegneri;
n) fornire adeguato sostegno organizzativo, logistico, strutturale e divulgativo a tutte le iniziative sopra specificate;
o) fornire adeguato sostegno organizzativo, logistico, strutturale e divulgativo per facilitare l'ingresso degli ingegneri nel mondo del lavoro;
p) organizzare, promuovere e sovvenzionare "Stages" di Ingegneri presso società e/o enti, sia nazionali che internazionali, allo scopo di migliorare la preparazione professionale degli stessi;
q) organizzare, anche in collaborazione con altri soggetti o enti, pubblici o privati, italiani o stranieri, corsi di aggiornamento e formazione, rivolti anche a soggetti non iscritti all'Ordine, su temi di comprovata qualificazione professionale degli Ingegneri.
La Fondazione riconosce la competenza del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, in via esclusiva e riservata, nelle materie relative alla formazione professionale continua per l’apprendimento non formale riconoscibili per il conseguimento di CFP. Le attività e attribuzioni della Fondazione in tali materie sono stabilite da specifica Convenzione da stipularsi tra la Fondazione stessa e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino.
La Fondazione, per il raggiungimento degli obiettivi e scopi riportati in statuto, potrà compiere qualsiasi operazione, stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, acquisire immobili in proprietà, in locazione, in leasing, in comodato, da utilizzare come sede legale o amministrativa o come sede delle attività previste dal presente statuto, cooperare con altri enti, partecipare a società, consorzi, associazioni che perseguano finalità analoghe a quelle istituzionali, investire gli eventuali proventi della propria attività nella realizzazione degli scopi statutari, oltre ad esercitare qualsiasi altra attività che il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuna per tali fini.
Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino esercita sulla Fondazione un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi.

Art. 4) Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dai beni conferiti dal fondatore;
b) dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, incluse donazioni, legati e lasciti testamentari, da elargizioni o contributi versati da enti pubblici o privati, nonché da persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità previste all'art. 3) del presente statuto;
c) dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.

Art. 5) Fondo di gestione
Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
a) dai proventi derivanti dalle attività della Fondazione;
b) da rendite derivanti dal patrimonio della Fondazione;
c) da eventuali altri contributi attribuiti da enti pubblici e privati, nazionali, comunitari e internazionali, ovvero derivanti dalle normative fiscali tempo per tempo vigenti su libera scelta dei contribuenti;
d) da contributi o elargizioni di sostenitori della Fondazione che non siano espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
f) da fondi e bandi dell'Unione Europea e/o di altri organismi istituzionali.
Le rendite e le risorse della Fondazione sono impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. La gestione della Fondazione deve, in ogni caso, assicurare l'integrità economica del patrimonio.

Art. 6) Fondatori e Sostenitori
Possono essere ammessi come Fondatori gli enti od organismi pubblici che ne facciano richiesta e che vengano accolti a farne parte con deliberazione del Comitato dei Fondatori. E’ esclusa la partecipazione, come Fondatori, di soggetti privati.
Sono Sostenitori della Fondazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati, anche non economici, che ne facciano richiesta e che vengano accolti a farne parte con deliberazione del Comitato dei Fondatori con obbligo di versamento contributi annui nelle misure indicate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7) Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione il Comitato dei Fondatori, il Presidente, il Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Revisore Unico.

Art. 7bis) Comitato dei Fondatori
Il Comitato dei Fondatori è composto dai legali rappresentanti dei Fondatori o loro delegati ed è presieduto, senza diritto di voto, dal Presidente della Fondazione.
Il Comitato è convocato almeno due volte all’anno dal Presidente della Fondazione; può essere altresì convocato dal Presidente di sua iniziativa o dietro richiesta di almeno un Fondatore.
Il Comitato delibera su:
a) nomina del Consiglio di Amministrazione;
b) nomina del Revisore unico, nonché, qualora costituito, del Comitato tecnico-scientifico;
c) modificazioni dello statuto;
d) ammissione nuovi Fondatori;
e) adozione del documento programmatico pluriennale e annuale che determinano le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché i relativi programmi di intervento cui deve attenersi la Fondazione;
f) approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
g) la cessazione dell’attività della Fondazione.
I progetti di bilancio preventivo e consuntivo sono inviati ai Fondatori almeno trenta giorni prima della loro approvazione.
Le delibere vengono adottate a maggioranza assoluta dei componenti. Per deliberare le modificazioni dello statuto è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare la cessazione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.

Art. 8) Consiglio di Amministrazione
La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di componenti, compreso tra undici e quindici. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Comitato dei Fondatori su designazione del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino e sono rieleggibili.
Un componente deve essere scelto tra i consiglieri del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino. I restanti componenti sono scelti fra gli iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, che non ricoprano la carica di Consigliere dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, che ha durata quadriennale, anche considerando l'eventuale regime di prorogatio.
Qualora, durante il periodo di mandato, uno o più consiglieri decadano per un qualsiasi motivo dalla loro carica, il Consiglio di Amministrazione sarà integrato da nuovi Consiglieri, nominati nel rispetto di quanto riportato nel presente articolo.
Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere nella seduta di insediamento.
Le cariche di cui al comma precedente sono incompatibili con le cariche di Consigliere dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino.
In caso di pluralità di Fondatori, spetta a ciascuno degli stessi, diversi dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, la designazione di almeno un componente, fermo restando che la maggioranza del Consiglio deve essere sempre designata dallo stesso Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino.

Art. 9) Compensi ai consiglieri
Ogni carica è gratuita. A tutti i Consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni loro assegnate.

Art. 10) Comitato tecnico-scientifico
La Fondazione può avvalersi di un Comitato tecnico-scientifico che ha funzioni consultive, a richiesta del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato ha funzioni propositive in materie culturali. Il Comitato è composto da un numero variabile di componenti. I componenti del comitato sono studiosi che si siano distinti per contributi scientifici nei settori di competenza della Fondazione.
I componenti del Comitato tecnico-scientifico saranno eventualmente remunerati secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, ad essi spetterà il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni loro assegnate.

Art. 11) Il direttore
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può, eventualmente, deliberare che la Fondazione si avvalga dell'opera di un direttore. Il Consiglio provvederà alla nomina, a stabilirne la durata in carica ed a fissarne il relativo compenso. In armonia con l'ordinamento normativo ed organizzativo della Fondazione, il direttore potrà assumere le competenze inerenti l'attività amministrativa gestionale della Fondazione ed il coordinamento operativo, finanziario e tecnico degli uffici. Inoltre, cura, con l'ausilio del responsabile dei servizi amministrativi, la gestione di cassa. Il direttore avrà la funzione di supporto all'organizzazione ed il coordinamento tecnico-scientifico dei corsi.
Il direttore curerà l'attività amministrativa della Fondazione ed avrà la responsabilità di predisposizione del Bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo annuale.
Al direttore potranno essere attribuite procure ad negotia nei limiti determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12) Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione
Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
a) sceglie, tra i propri componenti, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
b) predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione del Comitato dei Fondatori;
c) elabora i documenti programmatici pluriennali e annuali delle attività della Fondazione da sottoporre all’approvazione del Comitato dei Fondatori;
d) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico economico;
e) delibera l'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, salve restando le formalità stabilite per legge;
f) decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
g) attua i programmi della Fondazione;
h) propone al Comitato dei Fondatori i componenti del Comitato tecnico-scientifico;
i) nomina i coordinatori di progetto;
l) delibera le modifiche allo Statuto (da sottoporre al Comitato dei Fondatori e all'autorità tutoria per l'approvazione) a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti;
m) ha la facoltà di regolare l'attività della Fondazione mediante appositi regolamenti e procedure;
n) delibera su ogni altra materia prevista dallo Statuto.
Il Consiglio può delegare, in tutto od in parte, i suoi poteri, anche con procura ad negotia, ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori non consiglieri per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti. In assenza del Segretario del Consiglio di Amministrazione, la sua funzione verrà svolta da un Consigliere designato a maggioranza dai membri presenti alla riunione. In assenza del Presidente, la sua funzione verrà svolta dal Vice-Presidente. Ove anche questo sia assente le riunioni saranno presiedute dal Consigliere più anziano fra i presenti.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 3 del presente Statuto, può avvalersi di Coordinatori di progetto, anche esterni alla Fondazione.
I Coordinatori sono nominati dal Consiglio di Amministrazione che stabilisce la durata, le funzioni e l'eventuale compenso.

Art. 13) Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ogni anno.

Art. 14) Convocazione del Consiglio di Amministrazione
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente almeno una volta ogni trimestre, con avviso contenente l’Ordine del Giorno, trasmesso per posta elettronica almeno sette giorni liberi prima della data della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta, con lo stesso mezzo, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

Art. 15) Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Quando si verifica una parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente ovvero di chi presiede la riunione.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video, o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti. La riunione si riterrà svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il segretario verbalizzante.
In tal caso è necessario che:
- sia consentito al Presidente accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al segretario verbalizzante percepire correttamente quanto debba essere verbalizzato;
- sia consentito agli intervenuti scambiarsi eventuale documentazione, partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

Art. 16) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e, in caso di assenza o impedimento o delega, il Vice-Presidente hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente convoca e presiede il Comitato dei Fondatori e il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale e di volta in volta. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo la ratifica da parte del Consiglio stesso nella prima riunione successiva. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti. Il Vice-Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento o delega.
Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione verranno fatte constare da verbali trascritti sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente; tali verbali verranno redatti da un Segretario e, in sua assenza, dal Consigliere designato e saranno dallo stesso sottoscritti, unitamente al Presidente della riunione.

Art. 17) Revisore unico
Il Comitato dei Fondatori nomina un Revisore.
Il Revisore rimane in carica con la stessa decorrenza e per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, tenuto conto anche dell’eventuale prorogatio di cui all’art. 8) del presente Statuto.
Il Revisore provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposita relazione sui conti consuntivi ed effettua le verifiche di cassa.
Annualmente il Revisore riferirà al Comitato dei Fondatori sui controlli effettuati mediante relazione scritta.
Il Revisore partecipa, di diritto, a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e dell’eventuale Comitato tecnico-scientifico, senza diritto di voto e senza rilevare ai fini della costituzione della maggioranza o della validità delle sedute.
Le relazioni del Revisore devono essere trascritte sull’apposito libro debitamente vidimato inizialmente.

Art. 18) Durata
La Fondazione è costituita senza limitazione di durata.

Art. 19) Estinzione
La Fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile, quando il patrimonio è diventato insufficiente o con delibera di cessazione dell’attività votata da tre quarti dei componenti del Comitato dei Fondatori. I beni residuati dalla liquidazione saranno devoluti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino.

Art. 20) Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento ai principi generali del diritto e alle norme di legge applicabili in materia. Il Presidente è autorizzato ad apportare al presente statuto le modifiche e le integrazioni che venissero richieste dalla Regione Piemonte in sede di riconoscimento.

Visto per inserzione
Torino, 24 luglio 2020

icon Scarica lo Statuto in formato pdf 

Questo sito fa uso dei Cookie per il funzionamento della piattaforma e per le statistiche. Desideri maggiori informazioni?.

Prosegui se sei d'accordo.