A seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute alla Fondazione, sono stati rivolti specifici quesiti al Servizio Info.Sicuri dell’Area Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro della Regione Piemonte. Le risposte ora ricevute (l’ultima del 27/02/2013) consentono di fugare alcuni dubbi circa la sospensione dell’abilitazione per chi non si aggiorna nel quinquennio, le verifiche degli organi di sorveglianza e la decorrenza dei quinquenni successivi al primo.
Si riportano di seguito i quesiti e le risposte ricevute.

Quesito:
I coordinatori per la sicurezza nei cantieri CSP e CSE abilitati ex 494/96 (ante d.lgs. 81/08) che non effettuano, o completano, l'aggiornamento obbligatorio della durata complessiva di 40 ore entro il 15 maggio 2013, perderanno il titolo di abilitazione? Oppure detto titolo sarà sospeso fino a completamento delle 40 ore di aggiornamento? E, se affermativa la seconda ipotesi, nel conteggio del monte ore di aggiornamento sono considerate anche quelle svolte in un arco temporale maggiore di 5 anni?

Risposta:
Sarà sospeso sino al maturare delle 40 ore.

Quesito:
Quali sono le modalità di controllo dei requisiti per svolgere le mansioni di CSP e CSE da parte degli Enti preposti, attuali (abilitazione) e previsti (abilitazione + aggiornamento) a partire dal 15 maggio 2013?

Risposta:
Le verifiche riguardano il possesso dei titoli abilitanti (compresi gli aggiornamenti).

Quesito:
La scrivente, ing. Natalina Corigliano, chiede cortesemente chiarimenti in merito alla decorrenza del quinquennio successivo al primo dell’obbligo di aggiornamento dei CSP e CSE, di cui all’Allegato XIV del D.Lgs. 81/08, sia per coloro che hanno conseguito l’attestato di Abilitazione prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, sia per coloro che lo hanno conseguito successivamente.

Risposta:
Il primo quinquennio decorre dall'entrata in vigore del decreto 81 per chi era già abilitato, mentre decorre dalla data di abilitazione per quelli che hanno ottenuto tale abilitazione dopo l'entrata in vigore del decreto (15 maggio 2008). Il quinquennio successivo al primo decorre dalla scadenza del primo.

Gli stessi quesiti sono stati inoltrati anche al Ministero competente per il tramite del nostro Ordine e del CNI. Al momento non è stata ricevuta alcuna risposta.

ing. Natalina Corigliano
Vicepresidente FOIT

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