Il "nuovo Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016", entrato in vigore il 3 settembre 2016, relativo ai percorsi formativi per RSPP-ASPP (Responsabili e Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione), riporta all’allegato V il riepilogo dei criteri della formazione rivolta ai principali soggetti con ruoli in materia di prevenzione. In riferimento ai corsi di aggiornamento per Coordinatore Sicurezza, la tabella riassuntiva indica l’erogabilità in modalità e-learning.

È però necessario verificare che il corso risponda a quanto previsto dall’art. 98 del D.Lgs. 81/2008, e sia quindi "organizzato dalle Regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale o, in via alternativa, dall’ISPESL, dall’INAIL, dall’Istituto italiano di medicina sociale, dagli Ordini o Collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia".

L’ente formatore/agenzia formativa a cui la piattaforma on-line fa capo, deve quindi essere accreditata e riconosciuta secondo le procedure della Regione di riferimento dell’ente/agenzia stessa.

Si ricorda infine quanto stabilito dall’allegato A:
punto 9: "Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell’allegato XIV del D.Lgs. 81/2008, è da ritenersi valida e viceversa";
punto 9.1: "L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari [...] e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti".

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